{"id":927,"date":"2020-08-04T16:16:23","date_gmt":"2020-08-04T15:16:23","guid":{"rendered":"https:\/\/ambkinshasa.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/08\/aggiornamento-per-i-cittadini-italiani\/"},"modified":"2020-08-04T16:16:23","modified_gmt":"2020-08-04T15:16:23","slug":"aggiornamento-per-i-cittadini-italiani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambkinshasa.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2020\/08\/aggiornamento-per-i-cittadini-italiani\/","title":{"rendered":"Ultimi aggiornamenti per i cittadini Italiani in rientro dall&#8217;estero e cittadini stranieri in Italia"},"content":{"rendered":"<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL\u2019ESTERO:<\/strong> <strong><a href=\"resource\/doc\/2020\/08\/autocertificazione_agosto_2020.pdf\">MODELLO<\/a><\/strong><\/p>\n<p><em><strong>1.<\/strong> Ci sono Paesi dai quali l\u2019ingresso in Italia \u00e8 vietato?<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">S\u00ec. \u00c8 vietato l\u2019ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica dominicana, Serbia (per Kosovo, Montenegro e Serbia il divieto si applica dal 16 luglio, per tutti gli altri Paesi dell\u2019elenco il divieto si applica dal 9 luglio).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le sole eccezioni al divieto sono le seguenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0cittadini italiani, di uno Stato UE, di un paese parte dell\u2019accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Citt\u00e0 del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0funzionari e agenti dell\u2019Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell\u2019esercizio delle loro funzioni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0solo per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del nord, Montenegro, Serbia: equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto terrestre, esclusivamente per motivi di lavoro, solo per transito (massimo 36 ore) o breve permanenza in Italia (massimo 120 ore).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>2.<\/strong><\/em> <em>Quali sono le principali regole per gli spostamenti da e per l&#8217;estero?<\/em><\/p>\n<p>Inoltre, dal 9 luglio chiunque entra in Italia da qualsiasi localit\u00e0 estera \u00e8 tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una autodichiarazione secondo il modello scaricabile da questo sito (<a href=\"resource\/doc\/2020\/08\/autocertificazione_agosto_2020.pdf\">LINK<\/a>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Queste sono le principali regole:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0continuano ad essere consentiti liberamente gli spostamenti da e per Stati membri dell\u2019Unione Europea (oltre all\u2019Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), Stati parte dell\u2019accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell\u2019accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Citt\u00e0 del Vaticano. Chi entra da questi Paesi non dovr\u00e0 pi\u00f9 giustificare le ragioni del viaggio. Chi entra da questi Paesi (eccetto, dal 24 luglio, Bulgaria e Romania) non \u00e8 sottoposto all\u2019obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni all\u2019ingresso in Italia (salvo che non abbia soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia). Chi entra a partire dal 24 luglio da Bulgaria o Romania o ha soggiornato\/transitato in Bulgaria o Romania negli ultimi 14 giorni deve fare 14 giorni di isolamento fiduciario;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0dal 1 luglio sono consentiti liberamente anche gli spostamenti per l\u2019Italia dei residenti nei seguenti Paesi (salvo che non provengano da Paesi dai quali \u00e8 temporaneamente vietato l\u2019ingresso in Italia): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. In questi casi non \u00e8 pi\u00f9 necessario giustificare le ragioni del viaggio;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0possono liberamente entrare nel territorio italiano, senza necessit\u00e0 di giustificare le ragioni del viaggio anche i cittadini di Stati membri della UE, Stati parte dell\u2019accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano, gli stranieri residenti in uno di tali Paesi e i loro rispettivi familiari (coniugi, uniti civilmente, partner convivente di fatto, figli a carico di et\u00e0 inferiore a 21 anni, ascendenti a carico). Per chi ha soggiornato o \u00e8 transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica dominicana, Serbia, vigono particolari restrizioni (vedi faq n. 1);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0gli spostamenti diversi da quelli indicati sopra potranno essere effettuati\u00a0oltre che per lavoro, salute, assoluta necessit\u00e0, rientro al domicilio, residenza o abitazione \u2013 anche per motivi di studio. Spostamenti diversi da quelli indicati sopra non motivati da una di queste ragioni restano vietati;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Resta l\u2019obbligo di isolamento fiduciario, fatte salve alcune eccezioni (vedere faq 3 e 4) per gli ingressi in Italia da Paesi diversi da Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Citt\u00e0 del Vaticano.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Si consiglia, prima di intraprendere un viaggio all\u2019estero, di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>3.<\/strong> Sono entrato\/a in Italia dall\u2019estero, devo stare 14 giorni in isolamento fiduciario a casa?<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dipende dallo Stato di provenienza e dal momento di entrata in Italia. Chi entra o rientra da Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Citt\u00e0 del Vaticano non deve sottoporsi a isolamento fiduciario, purch\u00e9 non abbia soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia. L\u2019isolamento fiduciario a casa per 14 giorni resta obbligatorio per chi \u00e8 entrato in Italia:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0da un Paese diverso dai seguenti: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Citt\u00e0 del Vaticano;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0da qualsiasi Paese estero (eccetto San Marino e Vaticano), se si \u00e8 soggiornato nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia in un Paese o territorio diverso dai seguenti: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Citt\u00e0 del Vaticano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Chi entra a partire dal 24 luglio da Bulgaria o Romania o ha soggiornato\/transitato in Bulgaria o Romania negli ultimi 14 giorni deve fare 14 giorni di isolamento fiduciario.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi sono per\u00f2 eccezioni a queste regole (v. faq n. 4).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le eccezioni non si applicano e deve quindi fare in ogni caso 14 giorni di isolamento fiduciario:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0chi \u00e8 entrato in Italia a partire dal 9 luglio provenendo da uno dei seguenti Paesi oppure avendo soggiornato\/transitato nei 14 giorni anteriori in uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica dominicana;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0chi \u00e8 entrato a partire dal 16 luglio provenendo da uno dei seguenti Paesi oppure avendo soggiornato\/transitato nei 14 giorni anteriori in uno dei seguenti Paesi: Kosovo, Montenegro, Serbia;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0chi \u00e8 entrato in Italia a partire dal 24 luglio provenendo da uno dei seguenti Paesi oppure avendo soggiornato\/transitato nei 14 giorni anteriori in uno dei seguenti Paesi: Bulgaria o Romania.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>4.<\/strong> Quali sono le eccezioni all\u2019obbligo di isolamento fiduciario per chi entra dall\u2019estero?<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019obbligo di isolamento fiduciario non si applica a:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0equipaggio di mezzi di trasporto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0personale viaggiante;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0chi entra per comprovati motivi di lavoro, se \u00e8 cittadino o residente in uno dei seguenti Paesi: Italia, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0personale sanitario che entra in Italia per l\u2019esercizio di professioni sanitarie;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e per tornare a casa;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo spostamenti all\u2019estero per lavoro di durata non superiore a 120 ore (5 giorni);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0funzionari e agenti dell\u2019Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell\u2019esercizio delle loro funzioni;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0breve permanenza in Italia (fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0transito aeroportuale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0transito di durata non superiore a 36 ore totali per raggiungere il proprio Paese di residenza (ad esempio entrata in Italia con un traghetto dalla Grecia per continuare in macchina fino alla propria abitazione in Germania).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oltre ai casi sopra elencati, l\u2019obbligo di isolamento fiduciario non si applica pi\u00f9 alle persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia c\u2019\u00e8 stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l\u2019isolamento fiduciario sar\u00e0 ugualmente necessario. Ad esempio, una persona che il 1 luglio entra in Italia in provenienza dalla Francia sar\u00e0 sottoposta a isolamento fiduciario se \u00e8 entrata in Francia dagli Stati Uniti il 20 giugno, ma non sar\u00e0 sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia \u00e8 avvenuto entro il 10 giugno o se tra il 15 e il 30 giugno ha soggiornato in Germania.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Devono in ogni caso fare 14 giorni di isolamento fiduciario le persone che nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica dominicana, Romania, Serbia. L\u2019ingresso in Italia per le persone in questa situazione (ad eccezione degli ingressi da Bulgaria e Romania) \u00e8 tuttavia limitato (v. faq n. 1).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>5.<\/strong> E\u2019 consentito il turismo da e per l\u2019estero?<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal 3 giugno le norme italiane consentono di spostarsi liberamente (quindi anche per turismo) da e per: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Gli spostamenti da e per Paesi diversi per motivi di turismo non sono invece consentiti (vedere faq. n. 1 e 2).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia, prima di partire per un viaggio turistico all\u2019estero, sono consigliati di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal 1 luglio \u00e8 inoltre sempre consentito l\u2019ingresso in Italia:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0dei cittadini di Stati membri della UE, Stati parte dell\u2019accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0degli stranieri residenti in Stati membri della UE, Stati parte dell\u2019accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0dei familiari dei cittadini dei suddetti Paesi o degli stranieri residenti negli stessi (per familiari si intendono: coniugi, uniti civilmente, partner convivente di fatto, figli a carico di et\u00e0 inferiore a 21 anni, ascendenti a carico);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0degli stranieri residenti in Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, comportano ancora l\u2019obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni gli ingressi da Paesi diversi da Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Per chi ha soggiornato o \u00e8 transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica dominicana, Romania, Serbia, vigono particolari<br \/>restrizioni ed obblighi (vedi faq n. 1)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>6.<\/strong> <em>Quando inizia l\u2019isolamento fiduciario dopo l\u2019ingresso in Italia, nei casi in cui resta obbligatorio?<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di regola, immediatamente dopo l\u2019ingresso in Italia. \u00c8 consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell\u2019isolamento. In questo tragitto non \u00e8 consentito usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia (ad esempio, all\u2019arrivo a Fiumicino con l\u2019aereo non si pu\u00f2 prendere il treno per recarsi in centro a Roma o in qualsiasi altra destinazione). \u00c8 consentito il transito aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea in Italia pu\u00f2 prendere, senza uscire dall\u2019aeroporto, un altro aereo per qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. E\u2019 consentito il noleggio di autovetture e l\u2019utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Inoltre chi entra o rientra in Italia dall\u2019estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza pu\u00f2 rinviare fino a 120 ore l\u2019inizio dell\u2019isolamento fiduciario. Il rinvio deve essere motivato dalle esigenze che hanno giustificato l\u2019ingresso in Italia. Per i casi di esenzione dall\u2019obbligo di isolamento fiduciario vedere la faq n.4.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>7.<\/strong> Sono una persona residente all&#8217;estero, per raggiungere il Paese in cui vivo abitualmente devo passare per l&#8217;Italia. Come mi devo comportare?<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il transito attraverso l&#8217;Italia da un Paese estero ad un altro Paese estero, finalizzato a raggiungere &#8211; il pi\u00f9 rapidamente possibile e senza soste intermedie non strettamente necessarie &#8211; la propria abitazione, \u00e8 consentito. Ad esempio:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00e8 consentito il transito aeroportuale (ad esempio viaggio da Caracas a Francoforte con scalo a Fiumicino), purch\u00e9 non si esca dall&#8217;area aeroportuale;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00e8 consentito ai croceristi che sbarcano in Italia per fine crociera di tornare nel proprio Paese (con spese a carico dell&#8217;armatore);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211;\u00a0\u00e8 consentito imbarcare il proprio mezzo privato su un traghetto (ad esempio dalla Tunisia o dalla Grecia per l&#8217;Italia) e proseguire verso la propria abitazione sullo stesso mezzo privato (ad esempio in Olanda o in Germania). In questo caso la permanenza in Italia non deve superare le 36 ore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All&#8217;imbarco su aereo\/nave diretti in Italia \u00e8 necessario compilare questa autodichiarazione (link modulo Esteri) indicando chiaramente che si tratta di un transito per raggiungere la propria abitazione sita in un Paese diverso dall&#8217;Italia. Se insorgono sintomi di Covid-19, \u00e8 necessario avvisare immediatamente l&#8217;autorit\u00e0 sanitaria competente per territorio tramite il numero di telefono appositamente dedicato ed attendere istruzioni. \u00c8 inoltre importante che, prima di intraprendere il viaggio, ci si informi sulle restrizioni agli spostamenti introdotte non solo dall&#8217;Italia, ma anche dagli altri Paesi di inizio, di transito e di destinazione. Durante il transito per l&#8217;Italia si raccomanda inoltre di mantenersi in contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese competente per l&#8217;Italia. Dal 3 giugno, possono liberamente transitare le persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all\u2019ingresso in Italia c\u2019\u00e8 stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, il transito resta regolato dalle regole sopra indicate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>8.<\/strong> Sono in rientro con un volo proveniente dall&#8217;estero. Posso prendere un altro volo per altra destinazione nazionale o internazionale?<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">S\u00ec, il transito in aeroporto \u00e8 consentito. Non \u00e8 per\u00f2 possibile uscire dall&#8217;area aeroportuale, se si proviene da un Paese diverso dai seguenti: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citt\u00e0 del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Non possono uscire dall\u2019area aeroportuale anche coloro che provengono da uno di questi Paesi, ma hanno soggiornato in un Paese diverso nei 14 giorni anteriori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per chi ha soggiornato o \u00e8 transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica dominicana, Romania, Serbia, vigono particolari restrizioni ed obblighi (vedi faq n. 1)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>9.<\/strong> Sono un cittadino straniero o un italiano residente all\u2019estero e mi trovo attualmente in Italia, posso fare rientro nel Paese dove vivo?<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">S\u00ec, il rientro nel proprio domicilio abitazione o residenza \u00e8 sempre consentito. Si raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus. I cittadini stranieri sono consigliati inoltre di prendere contatto con l&#8217;ambasciata del proprio Paese in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per chi ha soggiornato o \u00e8 transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Per\u00f9, Repubblica dominicana, Romania, Serbia, vigono particolari restrizioni ed obblighi (vedi faq n. 1)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>10.<\/strong> Sono in rientro dall&#8217;estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all&#8217;aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo?<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">S\u00ec, ma \u00e8 consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. E\u2019 tuttavia necessario verificare prima della partenza eventuali limitazioni previste per l\u2019area del territorio nazionale di destinazione. Salvi i casi di esenzione (vedere faq n. 4), resta fermo l&#8217;obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonch\u00e9 l&#8217;obbligo di segnalare con tempestivit\u00e0 l&#8217;eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all&#8217;autorit\u00e0 sanitaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u00a0 AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL\u2019ESTERO: MODELLO 1. Ci sono Paesi dai quali l\u2019ingresso in Italia \u00e8 vietato? 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